IL VESPACLUB » Lo Statuto |
ART. 1: Si costituisce in Montegrotto Terme l’Associazione senza scopi di lucro denominata VESPA CLUB “VESPEPADANE”, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del c.c.
ART. 2: L’ Associazione ha come scopo la promozione dell’ attività vespistica: turistica, culturale, ricreativa, ecc., curando gli interessi generali del motociclismo.
ART. 3:
ART. 4: Chiunque può associarsi, purché condivida gli scopi dell’ Associazione e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo amaggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione. Il pagamento della quota Associativa deve essere fatta annualmente e l’ importo della stessa è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
ART. 5: I soci hanno diritto a:
ART. 6: La qualifica di Socio si perde: N.B.) la radiazione deve essere fatta su votazione inappellabile del Consiglio Direttivo per maggioranza.
ART. 7: I mezzi finanziari di cui dispone l’ Associazione sono costituiti dalle quote dei Soci, nonché da eventuali contributi straordinari, donazioni, lasciti, erogazioni.
ART. 8: Le comunicazioni ai soci verranno effettuate indifferentemente a mezzo di SMS, posta elettronica e posta ordinaria, affissione e tramite il sito internet.
ART. 9: La Presidenza ed il suo Consiglio Direttivo hanno durata di anni 3 (tre). Nel caso in cui nessun Socio si sia candidato entro i 15 (quindici) giorni previsti, rimarrà in carica il Direttivo uscente.
ART. 10: I Consiglieri del Direttivo possono essere da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici), e comunque dispari. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, qualora un suo componente resti assente senza giustificato motivo per più di 3 (tre) sedute consecutive sarà considerato dimissionario e quindi sostituito da un altro socio scelto dallo stesso Consiglio.
ART. 11: Le cariche elettive non comportano l’obbligo di alcuna remunerazione. Le spese dell’Associazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo che decide se possono essere supportate o meno.
ART. 12: L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La gestione Amministrativa e Finanziaria dell’Associazione è tenuta e controllata dal Presidente e dal Tesoriere. Il resoconto dell’Associazione sarà a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta. ART. 13: Lo scioglimento dell’Associazione può essere discusso in Sede di Consiglio con assemblea appositamente indetta, con voto favorevole di almeno 4/5 dei Soci a seguito della domanda sottoscritta, da almeno la metà più uno dei Soci effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento gli Averi dell’Associazione saranno utilizzati per ultimare le spese previste e per saldare eventuali creditori. Il rimanente sarà devoluto ad ente od associazione con scopo umanitario e comunque con assoluta esclusione della suddivisione fra Soci.
ART. 14 Statuto: Di propria iniziativa o con Voto favorevole della metà più uno dei Soci, il Consiglio Direttivo propone eventuali modifiche allo Statuto in vigore. Il progetto di modifica deve essere portato a conoscenza dei Soci prima della riunione dei Soci. Per le modifiche è necessario che alla riunione partecipino almeno il 30% dei Soci e che si abbiano almeno la metà più uno dei voti favorevoli. ART. 15: Quanto non previsto nel presente statuto è regolato dalle vigenti leggi in materia. I dati personali vengono trattati in conformità alla Legge 675/96 sulla privacy. |